Art. 2475-bis c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2475-bis c.c. (Rappresentanza della società)
Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.