Art. 2475-bis c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2475-bis c.c. (Rappresentanza della società) approfondisci

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.