Art. 2474 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2474 c.c. (Operazioni sulle proprie partecipazioni) approfondisci

In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.