Art. 2472 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2472 c.c. (Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti)
Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, per i versamenti ancora dovuti.
Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.