Art. 246 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 246 disp.att.c.p.p. (Questioni pregiudiziali)
1. Per la risoluzione delle questioni pregiudiziali si osservano le disposizione del codice nonchè quelle delle leggi vigenti. Se è stata disposta la sospensione del processo e questa non è più consentita, la relativa ordinanza è revocata.