Art. 2460 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2460 c.c. (Modificazioni dell'atto costitutivo)
Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.