Art. 245 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 244 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 246 c.p.c.

Art. 245 c.p.c. (Ordinanza di ammissione) approfondisci

Con l'ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge.
La rinuncia fatta da una parte all'audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente.