Art. 243 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 243 c.p.p. (Rilascio di copie )
1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'articolo 116.