Art. 241 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 241 disp.att.c.p.p. (Procedimenti in corso che si trovano in una fase )
diversa da quella istruttoria) 1. Salvo quanto previsto dal presente titolo, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se a tale data è stata già richiesta la citazione a giudizio ovvero sono stati emessi sentenza istruttoria di proscioglimento non irrevocabile, ordinanza di rinvio a giudizio, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero è stato disposto il giudizio direttissimo.