Art. 241 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 241 c.c. (Prova in giudizio )
Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154.