Art. 241 DPR 115-2002

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Art. 241 DPR 115-2002 (Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza) approfondisci

1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese e alle sanzioni amministrative pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.