Art. 2419 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2419 c.c. (Azione individuale degli obbligazionisti) approfondisci

Le disposizioni degli articoli precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste dall'articolo 2415.