Art. 2410 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2410 c.c. (Emissione) approfondisci

Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori.
In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.