Art. 2409-septies c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2409-septies c.c. (Scambio di informazioni)
Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. § 5 Del sistema dualistico