Art. 23 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 23 c.p.c. (Foro per le cause tra soci e tra condomini)
Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini , ovvero tra condomini e condominio,, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purchè la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.