Art. 23 c.p.c.

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Art. 23 c.p.c. (Foro per le cause tra soci e tra condomini) approfondisci

Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini , ovvero tra condomini e condominio,, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purchè la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.