Art. 23 DLT 104-2010
Da Diritto Pratico.
Art. 23 DLT 104-2010 (Difesa personale delle parti)
1. Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.