Art. 239 disp.att.c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 239 disp.att.c.c. approfondisci

Le disposizioni dell'art. 2825 del codice si applicano anche alle ipoteche costituite e alle cessioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, se la divisione ha luogo posteriormente.