Art. 239 DLGS 14-2019

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Art. 239 DLGS 14-2019 (Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori) approfondisci

1. In caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, per le azioni revocatorie relative agli atti del debitore, compiuti dopo la chiusura della procedura, i termini stabiliti dagli articoli 164, 166 e 167, sono computati dalla data della sentenza di riapertura.
2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 169, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura della procedura. Capo VII Concordato nella liquidazione giudiziale