Art. 2396 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2396 c.c. (Direttori generali)
Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società. § 3 Del collegio sindacale