Art. 238 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 238 disp.att.c.p.p. (Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le )
indagini preliminari nei procedimenti di assise) 1. Per i reati di competenza della corte di assise le indagini preliminari sono svolte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale individuato a norma degli articoli 8, 9, 10, 11 e 16 del codice. Con i medesimi criteri è individuato il giudice per le indagini preliminari. E' fatto salvo quanto previsto dagli articoli 51 comma 3- bis e 328 comma 1- bis del codice. 2. Il procuratore della Repubblica indicato nel comma 1 partecipa al dibattimento davanti alla corte di assise e, nelle ipotesi di giudizio direttissimo, presenta l'imputato davanti al giudice del dibattimento. 3. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge 24 novembre 1951 n. 1324.