Art. 238 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 238 c.c. (Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello)
attribuito dall'atto di nascita
Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154.