Art. 236 RD 267-1942
Art. 236 RD 267-1942 (Concordato preventivo e amministrazione controllata)
E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata, siasi attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.
Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:
1) le disposizioni degli articoli 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;
2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;
3) le disposizioni degli articoli 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata;
4) le disposizioni degli articoli 232 e 233 ai creditori.