Art. 234 RD 267-1942
Da Diritto Pratico.
Art. 234 RD 267-1942 (Esercizio abusivo di attività commerciale)
Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato d'inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a lire mille.