Art. 234 RD 267-1942

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Art. 234 RD 267-1942 (Esercizio abusivo di attività commerciale) approfondisci

Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato d'inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a lire mille.