Art. 234-bis c.p.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 234 c.p.p. vai all'articolo successivo: Art. 235 c.p.p.

Art. 234-bis c.p.p. (Acquisizione di documenti e dati informatici) approfondisci

1. E' sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare.