Art. 234-bis c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 234-bis c.p.p. (Acquisizione di documenti e dati informatici)
1. E' sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare.