Art. 2324 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2324 c.c. (Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione)
Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'art. 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione. Capo V Società per azioni