Art. 232-bis disp.att.c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 232-bis disp.att.c.c.
A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilità per danni del conservatore dei registri immobiliari è regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti.