Art. 230 RD 267-1942
Da Diritto Pratico.
Art. 230 RD 267-1942 (Omessa consegna o deposito di cose del fallimento)
Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire tremila.