Art. 2309 c.c.

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Art. 2309 c.c. (Pubblicazione della nomina dei liquidatori) approfondisci

La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.
COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340.