Art. 2309 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2309 c.c. (Pubblicazione della nomina dei liquidatori)
La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.
COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340.