Art. 2303 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2303 c.c. (Limiti alla distribuzione degli utili)
Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.