Art. 229 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 229 c.p.p. (Comunicazioni relative alle operazioni peritali )
1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale. 2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.