Art. 2292 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2292 c.c. (Ragione sociale)
La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale.
La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono.