Art. 228 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 228 disp.att.c.p.p. (articolo abrogato)
[1. Per il sequestro, il prelievo, la destinazione e la confisca di sostanze stupefacenti o psicotrope continuano a osservarsi le disposizioni delle leggi speciali.
2. Continua a osservarsi la disposizione dell'articolo 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.]