Art. 228 disp.att.c.p.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 227 disp.att.c.p.p. vai all'articolo successivo: Art. 229 disp.att.c.p.p.

Art. 228 disp.att.c.p.p. (articolo abrogato) approfondisci

[1. Per il sequestro, il prelievo, la destinazione e la confisca di sostanze stupefacenti o psicotrope continuano a osservarsi le disposizioni delle leggi speciali.
2. Continua a osservarsi la disposizione dell'articolo 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.]