Art. 2288 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2288 c.c. (Esclusione di diritto)
E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. 311 316
Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'art. 2270.