Art. 2284 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2284 c.c. (Morte del socio) approfondisci

Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.