Art. 2284 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2284 c.c. (Morte del socio)
Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano.