Art. 2278 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2278 c.c. (Poteri dei liquidatori)
I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.
Essi rappresentano la società anche in giudizio.