Art. 2278 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2278 c.c. (Poteri dei liquidatori) approfondisci

I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.
Essi rappresentano la società anche in giudizio.