Art. 2276 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2275 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2277 c.c.

Art. 2276 c.c. (Obblighi e responsabilità dei liquidatori) approfondisci

Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori, in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti o dal contratto sociale.