Art. 2274 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2274 c.c. (Poteri degli amministratori dopo lo scioglimento)
Avvenuto lo scioglimento della società, i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.