Art. 226 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 226 c.p.c. (Contenuto della sentenza)
Il tribunale, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a lire mille e non superiore a lire diecimila.
Con la sentenza che accerta la falsità il tribunale, anche d'ufficio, dà le disposizioni di cui all'articolo 537 del codice di procedura penale.