Art. 2268 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2268 c.c. (Escussione preventiva del patrimonio sociale)
Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.