Art. 225 disp.att.c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 225 disp.att.c.c. approfondisci

Le disposizioni del codice che regolano gli effetti dell'omissione della trascrizione o dell'annotazione non si applicano agli atti anteriori all'entrata in vigore del codice stesso, per i quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi precedenti o era richiesta a effetti diversi.