Art. 2254 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2254 c.c. (Garanzia e rischi dei conferimenti)
Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita.
Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione.