Art. 2245 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2244 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2246 c.c.

Art. 2245 c.c. (Indennità di anzianità) approfondisci

In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un'indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.
L'ammontare dell'indennità è determinata sulla base dell'ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.
Se gli usi lo stabiliscono, l'indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie.