Art. 2235 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 2234 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 2236 c.c.

Art. 2235 c.c. (Divieto di ritenzione) approfondisci

Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.