Art. 2232 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2232 c.c. (Esecuzione dell'opera) approfondisci

Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.