Art. 223-terdecies disp.att.c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 223-terdecies disp.att.c.c.
Le banche di credito cooperativo che rispettino le norme delle leggi speciali sono considerate cooperative a mutualità prevalente.
Alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo ed ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.