Art. 223-ter disp.att.c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 223-ter disp.att.c.c.
Le società per azioni costituite prima del 1 gennaio 2004 con un capitale sociale inferiore a centoventimila euro possono conservare la forma della società per azioni per il tempo, stabilito antecedentemente alla data del 1° gennaio 2004, per la loro durata.