Art. 223-octies disp.att.c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 223-septies disp.att.c.c. vai all'articolo successivo: Art. 223-novies disp.att.c.c.

Art. 223-octies disp.att.c.c. approfondisci

La trasformazione prevista dall'articolo 2500-octies del codice civile è consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1 gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione. Nell'ipotesi di fondi creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte.
La trasformazione di cui al primo comma non è consentita alle fondazioni bancarie.