Art. 222 c.p.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 222 c.p.p. (Incapacità e incompatibilità del perito ) approfondisci

1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità: a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente; b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte; c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete; e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.