Art. 2227 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2227 c.c. (Recesso unilaterale dal contratto) approfondisci

Il committente può recedere dal contratto, ancorchè sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.