Art. 2227 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 2227 c.c. (Recesso unilaterale dal contratto)
Il committente può recedere dal contratto, ancorchè sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.