Art. 2225 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2225 c.c. (Corrispettivo) approfondisci

Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.