Art. 2223 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2223 c.c. (Prestazione della materia) approfondisci

Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia è fornita dal prestatore d'opera, purchè le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita.